Nell'ordinamento italiano il Segretario Comunale è organo monocratico del Comune.

Secondo l'art. 97 del decreto legislativo 267/2000 il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale.

Il Segretario inoltre:

  • Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale e ne cura la verbalizzazione;

  • Esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;

  • Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

  • Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco. In particolare, nei Comuni privi di dirigenti possono essere demandate al Segretario le funzioni dirigenziali, se non sono attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi.

Il Sindaco può inoltre conferire al segretario le funzioni di direttore generale.

Il Sindaco nomina il Segretario, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che l'ha effettuata. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

L'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali è articolato in sezioni regionali.

L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.

I Segretari Comunali in servizio da almeno quattro anni sono ammessi al corso di specializzazione e alle relative prove selettive per il conseguimento dell'idoneità a Segretario Generale, che svolge le funzioni in Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. I Segretari in servizio, decorsi tre anni dalla data della nomina a Segretario Generale, sono ammessi al corso di specializzazione e alle relative prove selettive per il conseguimento dell'idoneità a Segretario Generale di prima classe, che svolge le funzioni in Comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, Comuni capoluogo di Provincia e Province.

Il Segretario Comunale rappresenta l'evoluzione storica della figura del Cancelliere del Comune, sorta in età comunale e mantenutasi fino all'epoca moderna.

La legge comunale e provinciale dell'Italia appena unificata (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A) stabiliva all'articolo 10 che "ogni comune ha un Consiglio Comunale e una Giunta Municipale. Deve inoltre avere un Segretario ed un ufficio comunale. Più Comuni possono prevalersi dell’opera di uno stesso segretario". Il segretario comunale era nominato dal consiglio comunale, che lo doveva scegliere tra gli abilitati alla professione in virtù di una patente conseguita a seguito di esami sostenuti in Prefettura.

Nel 1911 il regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale del 1908 introduceva la disciplina pubblicistica dell'impiego comunale, rendendo obbligatorio il concorso pubblico anche per il reclutamento dei Segretari. Lo stesso regolamento prevedeva la partecipazione del Segretario alle sedute della Giunta con voto consultivo di legittimità, sebbene non obbligatorio.

Con la legge 17 agosto 1928, n. 1953, i Segretari passarono alle dipendenze dello Stato. Sebbene tale passaggio fosse stato rivendicato dalla categoria fin dal 1911, quale garanzia di sicurezza dell'impiego, la sua introduzione ad opera del regime fascista s'inscriveva nel quadro della trasformazione in senso autoritario e centralistico del sistema delle amministrazioni locali. In questo modo, infatti, il Segretario, nominato dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto (secondo l'importanza dell'Ente), da figura al servizio dell'Ente locale si trasformava in controllore dello stesso per conto dello Stato.

Caduto il fascismo e ripristinata l'elettività degli organi di governo degli Enti Locali, non fu innovata la disciplina dei Segretari Comunali e Provinciali, che continuavano ad essere funzionari statali, nominati dal Prefetto e retribuiti dall’Ente presso il quale prestavano servizio; tale soluzione fu invano avversata, tra gli altri, dai Sindaci delle maggiori città, che rivendicavano il ritorno alla possibilità di scelta tra gli appartenenti alla categoria. Lo status e il ruolo del Segretario Comunale e Provinciale non furono sostanzialmente innovati nemmeno dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la prima normativa organica sugli Enti territoriali dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica.

Fu con la legge 15 maggio 1997, n. 127 che venne riconosciuta ai Sindaci ed ai Presidenti delle Province la possibilità di scegliere il Segretario nell'ambito dell'albo all'uopo istituito. Il segretario cessava, così, di essere un dipendente dello Stato e diveniva dipendente dell'Agenzia per la gestione dell'albo.

La disciplina della figura del Segretario Comunale è prevista nel D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

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