Con deliberazione del 01/07/1994 n. 24 il Consiglio Comunale, ha approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 446/1997.
La prestazione economica richiesta al cittadino perde quindi la propria natura tributaria ed è trasformata in corrispettivo di natura patrimoniale.
Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, sulle vie pubbliche e su tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune di Gaggi, e le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo medesimo.
Sono definite permanenti (e soggette a concessione) le occupazioni di carattere stabile, aventi durata non inferiore all'anno; sono temporanee (e soggette ad autorizzazione) le occupazioni di durata inferiore all'anno. Fanno eccezione i cantieri edili, che sono soggetti ad autorizzazione indipendentemente dalla loro durata.
Soggetti tenuti al pagamento
La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico e lasciata alla sua disponibilità.
Il titolare deve custodire la concessione od autorizzazione ed esibirla a richiesta del personale addetto ai controlli. In caso di smarrimento, è invitato a darne immediata comunicazione al Comune per il rilascio di un duplicato.
In mancanza di provvedimento autorizzatorio, il canone dev'essere corrisposto da colui che occupa di fatto, anche abusivamente, il suolo pubblico.
Tariffe
Il territorio comunale è stato suddiviso in due fasce (vedi sezione ATTI UFFICIALI - Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche), a ciascuna delle quali corrisponde una propria tariffa base giornaliera.




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