Disciplina Generale
A partire dal 1993, i fabbricati e le aree fabbricabili, ubicati nel territorio del Comune di Gaggi, sono soggetti all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Sono esenti dall'I.C.I. gli immobili posseduti dallo Stato e dagli Enti Territoriali destinati a scopi istituzionali, i fabbricati destinati ad attività religiose o ad usi culturali.
Il 28 maggio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 93/2008 che prevede l'esenzione, a partire dalla rata di giugno, dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali(immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze (il garage o box o posto auto coperto e scoperto, la soffitta, la cantina). Sono esclusi dall'esenzione gli immobili accatastati con categoria A1, A8 e A9.
Prorogati i termini per l’adempimento spontaneo relativo agli elenchi pubblicati in G.U. Del 28/12/2007, relativamente ai fabbricati non dichiarati ed ex rurali.
Interessa tutti i soggetti che nel corso dell'anno di imposta hanno iniziato o cessato il possesso dei propri immobili, lobbligo della presentazione della dichiarazione I.C.I., utilizzando l’apposito modello ministeriale, ed è previsto anche nei seguenti casi:
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Compravendita o variazione del valore di aree fabbricabili;
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Compravendita di immobili di interesse storico-artistico;
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Sottoscrizione/cessazione di contratti di leasing immobiliare;
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Compravendite di immobili rogati da pubblici ufficiali diversi dai notai;
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Immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa;
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Immobili che hanno perso/acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dell’imposta;
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Variazione delle caratteristiche degli immobili (es: terreno agricolo che è diventato edificabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; area divenuta fabbricabile in seguito alla demolizione del fabbricato);
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Costituzione/estinzione sugli immobili del diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del codice civile se non indicato nella denuncia di successione;
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Gli atti di seguito indicati aventi per oggetto fabbricati (esclusi gli immobili storico-artistici) e terreni agricoli vanno dichiarati esclusivamente nel caso in cui il notaio non si sia avvalso del canale informatico (il c.d. “Adempimento Unico”) in quanto facoltativo fino al 01/06/2007:
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Donazioni, divisioni, permute di immobili;
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Atti societari che incidono sui mutamenti della soggettività di immobili (fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni);
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Tutti gli altri atti rientranti nel regime di facoltatività dell’Adempimento Unico.
Per le fattispecie per cui è previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione va utilizzato l’apposito modello ministeriale entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio secondo le istruzioni ivi contenute.
I soggetti che intendono avvalersi dell'esenzione o detrazione (per gli immobili di categoria A/1; A/8; A/9) delle agevolazioni previste per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti e affini entro il primo grado, devono presentare la dichiarazione di cui sopra.
I modelli, reperibili presso l'Ufficio Tributi sito in via Regina Margherita n. 84/A, possono essere presentati direttamente all’Ufficio Protocollo, spediti a mezzo raccomandata postale o via fax allegando la fotocopia della carta di identità.
Si rende noto che ai fini I.C.I. gli immobili oggetto di successioni non vanno comunicati al Comune in quanto a ciò già provvede l’Agenzia delle Entrate.
Pagamento dell'Imposta per l'Anno 2009
L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:
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La prima rata (acconto) - da pagare tra il 1° e il 16 giugno - è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso se trattasi di immobili di categoria A/1: A/8 e A/9;
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La seconda rata (saldo) - da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno - è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto.
È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.
Il versamento del tributo va eseguito negli uffici postali o presso il concessionario della riscossione o nelle banche convenzionate con lo stesso concessionario.
La somma minima da pagare è di 2,08 euro. Gli importi fino a 2,07 euro (pari a 4.000 delle vecchie lire) non vanno versati.
Conto Corrente Postale n. 89120497 intestato SERIT SICILIA S.P.A.
Soggetti obbligati al pagamento dell'ICI
I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta relativamente a fabbricati, aree fabbricabili presenti nel Comune di Gaggi sono i proprietari degli immobili; se sull’immobile è stato costituito un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il pagamento dell’imposta spetta al titolare di questo diritto.
In caso di successione il coniuge superstite diviene titolare (art. 540 del C.C.) del diritto di abitazione sull’immobile di residenza coniugale, anche in presenza di altri eredi.
Non sono soggetti all’ICI gli inquilini e i nudi proprietari.
Come si calcola l'ICI
Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
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Per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
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Per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;
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Per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
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Per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per i fabbricati del gruppo catastale D - non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento (contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento), aggiornati da appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.
Le Aliquote
Con delibera della Giunta Municipale n. 31 del 03/05/2006 è stata fissata l'aliquota del 6 per mille, che è stata confermata anche per il 2009.
Rimborsi
Con il comma 173, art. 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 viene abrogato l'articolo 13 del D.lgs 504/1992. Di conseguenza, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni (non più 3) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede a rendere esigibile il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (comma 164).
Sulle somme versate e non dovute devono essere corrisposti gli interessi nella misura stabilita dal comma 165, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
Abitazioni Principali
L'abitazione principale e le sue pertinenze, ai sensi del Decreto Legge n. 93/2008 sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli). Pertanto, le sottostanti norme trovano applicazione solo per queste ultime tre tipologie.
Per il contribuente che adibisce l'immobile a dimora abituale e con residenza anagrafica, è prevista una detrazione ordinaria di euro 103,29 annue, in rapporto ai mesi di effettivo utilizzo.
Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.
Nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano abitualmente nell'immobile, la detrazione deve essere rapportata ai mesi di utilizzo e suddivisa in parti uguali fra i contitolari, prescindendo dalle quote di proprietà o dalle quote di diritto reale di godimento.
Le Pertinenze dell'Abitazione Principale
L'abitazione principale e le sue pertinenze, ai sensi del Decreto Legge n. 93/2008 sono state esentate dal pagamento I.C.I., ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli).




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