Nell’ambito degli istituti della democrazia diretta è stata elaborata la figura del “Difensore Civico” che ha riscontrato un notevole successo e che ha riportato questo Istituto ad una rapida diffusione in tutto il mondo.

Tale figura istituzionale, ancorché dotata, nei vari contesti normativi, di attribuzioni e caratteristiche differenziate, è divenuta, in ogni paese democratico, un organo fondamentale a tutela dei diritti dei cittadini e, per tale motivo, ha conosciuto un così ampio sviluppo in tutto il mondo e in ordinamenti profondamente differenti fra loro, tanto che i paesi della Comunità Europea hanno sentito il bisogno di istituire un organismo, “il Mediatore Europeo” (art. 195 del tratto C.E.), per l’appunto abilitato a ricevere le denunce di tutte le persone fisiche o giuridiche che hanno la propria residenza nell’Unione riguardanti i casi di cattiva amministrazione da parte di Organi comunitari.

In attuazione di una risoluzione del Consiglio d’Europa, in Italia la figura del Difensore Civico viene istituita con la legge n. 142/1990 ed è stata recepita nella Regione Siciliana, con modifiche, con la legge 48/1991, art. 1, comma 3, lett. b), traendo origine dall’esigenza di controllare dall’esterno il funzionamento di ogni Amministrazione, allorquando questa divenga sempre più attiva per il soddisfacimento dei bisogni della collettività.

E, quindi, in un sistema normativo divenuto oggi privo di controlli esterni, nel quale il cittadino stenta a trovare un punto di riferimento giuridico istituzionale, se non per via giurisdizionale, con un impegno economico considerevole, la figura del Difensore Civico è senz’altro quella più vicina al cittadino, a garanzia dei suoi diritti e per un’azione di buon governo della cosa pubblica.

Il Difensore Civico, pertanto, si configura come portatore di istanze, proteste, lamentele dei cittadini nei loro rapporti con l’Amministrazione per ravvicinare le distanze tra amministratori ed amministrati e per superare le incomprensioni tra essi.

E’ un momento di incontro indiretto e tale da rappresentare una utile ed opportuna interfaccia tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, avendo facoltà di intervento con competenza generale su istanza di parte a garanzia di situazioni giuridicamente rilevanti vantate dai cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione con competenza generale quale garante della imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi.

Nella legislazione regionale l’istituzione del Difensore Civico è facoltativa, essa deve essere prevista nello Statuto degli Enti, ma una volta prevista la sua elezione diventa obbligatoria.

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale tra i cittadini, residenti nel Comune di Gaggi che per preparazione, esperienza, competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equità di giudizio, che siano eleggibili alla carica di Consigliere Comunale.

Non può ricoprire l’ufficio del Difensore Civico:

  • Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

  • Chi riveste la carica di Parlamentare Europeo, Nazionale o Regionale, di Consigliere Provinciale o Comunale, di componente della direzione delle Unità Sanitarie Locali; di amministratore di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni di partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione Comunale e che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

  • Ministri del culto;

  • I dipendenti del Comune o di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione del Comune, nonché il Segretario del Comune;

  • Chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici non occasionali con l’Amministrazione Comunale;

  • Gli ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il secondo grado di Parlamentari Europei, Nazionali o Regionali, di Amministratori del Comune, di amministratori della Provincia o dell’Azienda Unità Sanitaria Locale.

Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere Comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità sopra riportate.

Il Consiglio Comunale procederà alla nomina del Difensore Civico a seguito di avviso pubblico e acquisizione di proposte di candidatura presentate da cittadini che abbiano i requisiti prescritti dall’art. 3 del Regolamento Comunale del Difensore Civico.

La proposta di candidatura deve essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell’avviso pubblico, in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge e contenere l’indicazione dei dati anagrafici e completi della residenza del candidato, del suo eventuale possesso del diploma di laurea o comunque di curriculum professionale dal quale si evinca la provata esperienza nel campo giuridico-amministrativo, l’occupazione abituale ed altresì l’elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che in atto. Va altresì dichiarata l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché prodotta dichiarazione circa la propria situazione patrimoniale ed associativa, nei termini previsti dal regolamento per i Consiglieri Comunali in carica.

L’ufficio competente, esaminate le proposte, le istruisce e le trasmette entro venti giorni, per la conseguente nomina, al Presidente del Consiglio Comunale, il quale le sottopone all’esame del Consiglio Comunale per effettuare la nomina a scrutinio segreto. Per la nomina è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, ed il Difensore Civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

L’avvenuta elezione è comunicata all’interessato dal Presidente del Consiglio Comunale, assieme all’invito a rendere innanzi al Civico Consesso, entro quindici giorni dall’esecutività dell’atto consiliare, la dichiarazione di accettazione e l’impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo Statuto ed il regolamento.

Il Difensore Civico assume la funzione dopo avere prestato giuramento davanti al Consiglio Comunale con la seguente formula: “Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi”.

Il Difensore Civico rimane in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore, a meno che non sia intervenuta revoca o decadenza.

Entro tre mesi dalla scadenza del mandato, si procederà all’elezione del nuovo difensore civico.

Il Difensore Civico può essere rieletto una sola volta.

Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante, non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed interviene, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della azione amministrativa.

I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l’intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo Statuto.

Il Difensore Civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento alla tutela non giurisdizionale degli interessi legittimi dei soggetti, delle forme associative e delle persone giuridiche. Provvede inoltre alla tutela degli interessi generali ed in particolare di quelli relativi alla tutela dell’ambiente.

Il patrocinio del Difensore Civico è gratuito.

Il Difensore Civico interviene, su istanza dei soggetti o di propria iniziativa, nei casi in cui nello svolgimento dell’attività amministrativa si profilino ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, abusi o illegittimità, allo scopo di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legittimità, imparzialità, buon andamento, tempestività ed efficienza.

Sono esclusi dalla competenza del Difensore Civico:

  • Gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;

  • I provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria;

  • Le controversie inerenti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Comune, delle istituzioni ed aziende dipendenti.

 

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